In caso di risarcimento per fatto illecito extracontrattuale si applica la legge dello Stato in cui si è verificato il danno diretto. E’ quanto emerge dalla sentenza pronunciata il 10 dicembre 2015 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C 350 – 14.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. Veniva promossa una causa di risarcimento danni per la morte di un congiunto a seguito di incidente stradale. La corte fu chiamata a interpretare la nozione di “luogo in cui il danno si verifica” ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento qualora le parti danneggiate fossero residenti in un altro Paese dell’Unione europea, e avessero ivi sofferto i danni stessi; se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nel paese di loro residenza, configurassero un “danno”, ovvero “conseguenze indirette”.
La Corte di Giustizia afferma che il danno comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito. Orbene, per identificare la legge applicabile ad un’obbligazione extracontrattuale che deriva da un fatto illecito, l’articolo 4, paragrafo 1, del citato regolamento si riferisce alla legge del paese in cui il «danno» si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le «conseguenze indirette» di tale fatto. Il danno di cui occorre tener conto, per determinare il luogo in cui esso si verifica, è il danno diretto.
In caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il legislatore dell’Unione ha precisato che il paese del luogo in cui il danno diretto si verifica è quello del luogo in cui è stata subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale. Ne consegue che, quando è possibile individuare il sorgere di un danno diretto, come normalmente accade nel caso di un incidente stradale, il luogo di tale danno diretto sarà l’elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette di tale incidente.
Nel caso di specie, il danno è costituito dalle lesioni che hanno causato la morte, mentre le lesioni, subite dai congiunti della vittima (sebbene riverberatesi nel paese di residenza) devono essere considerate come conseguenze indirette dell’incidente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento.
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