La costituzione del fondo patrimoniale della famiglia, di cui all’articolo 167 c.c., è soggetta alle disposizioni dell’articolo 162 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi incluso il terzo comma “che ne condiziona l’ opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’articolo 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia” (inidonea ad assicurare detta opponibilità) e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.
Ne consegue che, in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio, il fondo medesimo non e’ opponibile ai creditori che – come appunto nella specie – abbiano iscritto ipoteca sui beni del fondo essendo irrilevante la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni immobili.
Così si esprimono le sezioni Unite della Cassazione in una recente pronuncia in merito ai dubbi che, in dottrina, erano stati avanzati in ordine all’incongruità del doppio canale di pubblicità, ovvero l’iscrizione immobiliare e l’annotazione nei registri dello stato civile, nella considerazione che l’istituzione del fondo patrimoniale non rientrasse tra le convenzioni matrimoniali.
“L’abrogazione ad opera della Legge n. 151 del 1975, articolo 206, comma 4 del previdente dell’articolo 2647 c.c., comma 4- continua la Corte – che considerava la trascrizione del vincolo familiare requisito di opponibilita’ ai terzi – rende evidente l’intento del legislatore di degradare la trascrizione del fondo a pubblicità notizia e di riservare l’opponibilita’ del vincolo ai terzi all’annotazione di cui all’articolo 162 c.c., u.c.. L’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della data del contratto, del notaio rogante e delle generalità dei contraenti che hanno partecipato alla costituzione del fondo patrimoniale mira a tutelare, ancor più che per il passato, i terzi che pongono in essere rapporti giuridici con i coniugi.”
da www.ilsole24ore.com
Questo sito utilizza alcuni cookie per il suo funzionamento. Chiudendo questo banner o cliccando qualunque link sul sito acconsenti al loro utilizzo. Cookie Policy
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.