La presunzione di evasione sui capitali black list non è retroattiva. Se la norma introdotta dal dl n. 78/2009 per il contrasto dei paradisi fiscali fosse applicata anche alle annualità antecedenti “verrebbe irrimediabilmente inficiato il diritto di difesa del contribuente costituzionalmente garantito”. Il soggetto verificato, infatti, avrebbe serie difficoltà nel fornire prova che quegli asset all’estero non costituiscono frutto di evasione, in modo da vincere la presunzione relativa fissata dalla norma. E’ quanto afferma la Ctp Reggio Emilia con la sentenza 566/3/14, depositata lo scorso 17 dicembre. La vicenda nasce dalla nota “lista Falciani”.
Il premier francese ha da sempre sostenuto la necessità di combattere l’evasione internazionale responsabile tra le altre cose di costituire un bacino di finanziamento per le attività terroristiche.
I ministri delle finanze Michel Sapin (Francia) e Hans-Jorg Schelling (Austria) hanno inviato ai nove colleghi dei governi che intendono partecipare alla cooperazione rafforzata tra cui il ministro dell’economia italiano Pier Carlo Padoan, una lettera nella quale dichiarano la necessità “di partire su nuove basi” per introdurre la tassa sulle transazioni finanziarie. Da tempo il negoziato tra gli undici paesi si è arenato senza fare sostanzialmente passi avanti sull’estensione della cd. Tobin Tax e sul modo di prelevarla. Secondo i due ministri, lo stallo negoziale può essere superato “allargando” la base fiscale di riferimento assicurando “aliquote più basse”. Non presentano però dettagli sul livello dei prelievi e sulla natura dei prodotti sottoposti alla Tobin Tax. Gli altri Paesi della Tobin Tax sono Portogallo, Spagna, Grecia, Slovacchia, Estonia, Slovenia, Germania e Belgio.
Fonte: Italia Oggi
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