Va respinta l’istanza dell’erede che richiede l’assegnazione di una porzione dell’immobile ricevuto in eredità, qualora tale suddivisione comporti un decremento del valore di mercato del bene.
Questa in sintesi la pronuncia della Corte di appello di Caltanissetta con una sentenza del 20 gennaio scorso, nella quale, richiamando il dettato dell’art. 720 c.c., si afferma che: “il bene di cui la (A) chiede l’assegnazione costituisce – con tutta evidenza – una pertinenza del bene principale (si tratta di un vano adibito a garage-cantina che insiste nello stesso stabile in cui è ubicato l’appartamento ad uso abitativo: come emerge dalla relazione di consulenza tecnica d’ufficio, infatti, entrambi i beni sono siti nella via … n. .. di …), consegue che, in caso di assegnazione del garage alla medesima (A), il valore del bene principale verrebbe a subire un decremento, e ciò (quanto meno) perché tale bene sarebbe privato del suo naturale completamento strutturale, la cui utilità (quasi al limite dell’essenzialità) ai fini di un miglior utilizzo di quello stesso bene non richiede particolari indugi da parte di questa Corte.”
Secondo il novellato articolo 720, infatti, se nell’eredità vi sono immobili non “comodamente” divisibili, o il cui frazionamento strutturale comporti costi eccessivi, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto.
da www.ilsole24ore.com
Questo sito utilizza alcuni cookie per il suo funzionamento. Chiudendo questo banner o cliccando qualunque link sul sito acconsenti al loro utilizzo. Cookie Policy
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.