Anche il contribuente che è già proprietario di un immobile, sito nello stesso comune di quello per cui si richiedono i benefici nell’acquisto, ha diritto al godimento dell’agevolazione c.d. “prima casa” [art. 1, nota II bis, della Tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131/1986], qualora il suddetto immobile non presenti caratteristiche di idoneità tali da sopperire ai bisogni abitativi del contribuente stesso.
Importante pronuncia quella della sezione tributaria della Cassazione, contenuta nell’ordinanza n. 100 dello scorso 8 gennaio, che è destinata a sollevare numerosi dibattiti sulla legittima interpretazione legislativa della locuzione “fabbricato idoneo ad abitazione”.
In appello, confermando la pronuncia di primo grado, i giudici avevano ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il godimento del beneficio sulla base del solo dato relativo alla proprietà dell’immobile già posseduto dalla contribuente, ancorché questo misurasse solo 22 mq. Nel formulare il quesito di diritto del ricorso, accolto poi in Cassazione, la contribuente lamenta una erronea applicazione della legge in quanto la stessa norma, in conformità del dettato costituzionale, deve essere interpretata in senso “soggettivo” e, pertanto, in relazione alle ragionevoli esigenze di vita dell’acquirente.
da www.ilsole24ore.com
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