Ancora una volta dalla decisione della Corte di Giustizia UE dipendono importanti conseguenze per la disciplina del commercio elettronico in UE.
Dopo le conclusioni in merito alla conservazione del contratto su supporto duraturo (6 marzo 2012), per le quali si attende la pronuncia della Corte, l’Avvocato Generale si è pronunciato, in una questione pregiudiziale che coinvolge la tutela del diritto d’autore, chiedendo alla Corte di Giustizia di decidere dichiarando:
«Gli articoli 34 e 36 TFUE che regolano la libera circolazione delle merci non ostano alla punibilità, derivante dall’applicazione della normativa penale nazionale, per concorso in illecito sfruttamento commerciale di riproduzioni di opere tutelate dal diritto d’autore, ove copie delle opere tutelate dal diritto d’autore vengano distribuite mediante vendita in uno Stato membro mettendole a disposizione del pubblico in detto Stato membro tramite una modalità di vendita a distanza transfrontaliera che ha origine in un altro Stato membro dell’Unione nel quale la tutela del diritto d’autore per l’opera non esisteva o non poteva essere fatta valere».
Nel caso di specie, alla Corte è stato chiesto di considerare se l’articolo 36 TFUE e più in particolare le sue disposizioni relative alla proprietà industriale e commerciale, possa essere fatto valere dalle autorità tedesche nel corso di un procedimento penale promosso nei confronti di un cittadino tedesco, amministratore e socio di maggioranza di società italiana che collabora con altra società italiana, attiva con ecommerce indiretto, per la vendita e consegna agli acquirenti tedeschi. L’accusa si riferisce al ruolo svolto dal medesimo nella distribuzione degli oggetti in Germania, in presunta violazione della normativa nazionale in materia di diritto d’autore. La questione relativa all’articolo 36 TFUE è scaturita dal fatto che senza dubbio il procedimento penale si traduce in una misura equivalente ad una restrizione quantitativa sulle importazioni tra Stati membri ai sensi dell’articolo 34 TFUE. Si tratta pertanto di stabilire se ciò possa essere giustificato in forza dell’articolo 36 TFUE.
In sostanza, secondo l’Avvocato Generale, la risposta deve essere affermativa.
(Avvocato Generale UE, Conclusioni 29 marzo 2012: Libera circolazione delle merci – Proprietà industriale e commerciale – Vendita di beni tutelati dal diritto d’autore nello Stato membro dell’acquirente ma non nello Stato membro del venditore – Sanzione penale inflitta ad un soggetto coinvolto nella vendita e nella consegna – Contratti di vendita a distanza – Distribuzione di riproduzioni di opere – Direttiva 2001/29)
Da www.filodiritto.com
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