“Il concetto di beni mobili portato dall’art. 812 c.c. è … onnicomprensivo, includendo in sé, con carattere residuale, tutti i beni che non siano qualificabili come immobili ai sensi del primo e secondo comma dello stesso articolo. Pertanto l’espressione mobili, riferita ai beni che corredano un’abitazione, non autorizza di per sé ad escludere parte di essi, qualunque ne sia il valore, essendo comprensiva, anche nel lessico comune, di quadri, oggetti e arredi in genere”.
Alla luce di tale motivo la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.19283/09 ha cassato la sentenza di merito la quale aveva escluso che il testamento dove si disponeva di un’abitazione con i mobili in esso contenuti potesse far riferimento anche ai quadri ivi contenuti, considerati come arredi e come tali non compresi tra i mobili oggetto del lascito.
da www.dirittonews.com
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