Accertamenti in dogana immediatamente esecutivi con attivazione della procedura di riscossione dopo soli 10 giorni. Il testo del decreto fiscale (Dl 16/2012) dopo i primi passaggi parlamentari si arricchisce di questa novità che pone agli operatori con l’estero non poche preoccupazioni e che si presenta non in linea con la tempistica prevista per altre imposte.
La verifica in dogana
Gli uffici delle dogane procedono alle verifiche quando la merce è ancora in dogana o, in alternativa, entro il termine di tre anni dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo ai sensi dell’articolo 78 del regolamento 2913 del 1992 (Codice doganale comunitario) e dell’articolo 11 del Dlgs 374 del 1990. Le verifiche doganali sono in una prima fase chiuse con un processo verbale di revisione dell’accertamento, seguite quindi, non prima di 30 giorni (termine peculiare in dogana per la presentazione di eventuali memorie e osservazioni), dall’emissione dell’avviso di rettifica dell’accertamento, che è l’atto conclusivo e definitivo delle operazioni di verifica autonomamente impugnabile.
Già ora l’atto di accertamento doganale, contestando i maggiori diritti dovuti, reca l’avvertenza che questi, a norma dell’articolo 222 del regolamento 2913/92, dovranno essere corrisposti entro 10 giorni dalla notifica dell’atto, salva l’ipotesi di sospensione amministrativa prevista anche questa dal Codice doganale all’articolo 244.
Tuttavia la concessione della sospensione amministrativa – che, stante il nuovo impianto della riscossione doganale, appare però come l’unica vera soluzione alla questione della rapidità dei nuovi termini – comunque resta una facoltà per l’amministrazione ed è subordinata alla prestazione di apposita garanzia (articolo 244 del regolamento 2913/92).
La procedura di esecuzione
A questa situazione, però, si aggiunge ora la nuova procedura esecutiva introdotta dal decreto fiscale. Sulla base della nuova normativa, gli atti di accertamento (o avvisi di rettifica dell’accertamento) emessi dall’agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali (dazi, premi e prelievi) e della connessa Iva all’importazione, diventano ora esecutivi decorsi 10 giorni dalla notifica e, oltre a contenere l’intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell’atto, devono recare l’avvertimento che, decorso il termine per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata.
da www.ilsole24ore.com
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