Lo scorso 3 giugno è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. Una mirabile sintesi del provvedimento è stata formulata dal Garante privacy nel suo discorso in occasione della presentazione alla Camera della Relazione 2016 sull’attività dell’Autorità: “Particolarmente positiva è la scelta di coniugare un approccio preventivo e riparatorio, grazie alla promozione dell’educazione digitale e alla specifica procedura di rimozione dei contenuti lesivi presenti in rete”.
In effetti, il più grande pregio della nuova normativa in tema di cyberbullismo è sicuramente quello di aver mantenuto l’originaria ratio, fortemente voluta dalla prima firmataria del ddl, la senatrice Elena Ferrara, che escludeva qualsiasi forma di repressione di carattere penale. Il risultato ottenuto non era affatto scontato atteso che alcune delle proposte di legge (C.1986, C.2435, C.2670), che erano state riunite al ddl Ferrara alla Camera dopo la sua approvazione al Senato, introducevano un reato ad hoc ed il testo approvato dalla Camera in seconda lettura (C.3139) prevedeva una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale per il reato di stalking, nel cui precetto possono essere fatti rientrare i più classici atti di bullismo e di cyberbullismo.
Fortunatamente, l’invisa prassi del legislatore italiano di ricorrere alla sanzione penale per regolamentare qualsiasi fenomeno sociale nuovo – o vecchio, ma modernamente declinato – ha ceduto il passo, nel caso di specie, ad una logica normativa basata sull’individuazione di strumenti preventivi di carattere educativo, affiancata da procedure amministrative di notice & takedown. A fronte di questo indubbio elemento positivo, permangono alcune perplessità in merito ad altri snodi della legge, a partire dalla definizione stessa di cyberullismo, a cui si interseca la contestuale eliminazione (alla Camera, in quarta lettura) della connessa definizione di bullismo. L’articolo 1, comma 2, della legge definisce il cyberbullismo come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo
Da www.filodiritto.com
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