Con sentenza del 13 febbraio 2014 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulla liceità del linking, non autorizzato, a opere protette dal diritto d’autore.
La Corte, con una decisione tanto chiara quanto sintetica, ha affermato che “la messa a disposizione su un sito internet di collegamenti cliccabili verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet” non costituisce atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione) e, quindi, non è soggetto al consenso del titolare dell’opera.
Nello specifico, la CGUE, pur affermando che la predisposizione di link costituisce – in astratto – un “atto di comunicazione” al pubblico riservato al titolare dei diritti (e quindi soggetto al suo consenso), ha precisato che tale attività è libera (i.e. non soggetta al consenso) nel caso in cui il pubblico a cui si rivolge il sito contenente i link, sia il medesimo pubblico “considerato” dal titolare dell’opera al momento della “comunicazione iniziale” (i.e. prima pubblicazione dell’opera su internet, sul sito poi “linkato”).
L’autorizzazione del titolare dei diritti diventa necessaria solo quando il pubblico fruitore dei link è “nuovo” e, per questo, diverso dai destinatari della “comunicazione iniziale” in internet. Ciò non si verifica quando il titolare dei diritti, al momento della “comunicazione iniziale”, abbia inteso mettere a disposizione di chiunque la propria opera non assoggettandola ad “alcuna misura restrittiva”.
Fonte: www.ilsole24ore.com
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