Il decreto legislativo in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri riunito Venerdì 19 Febbraio e attende solamente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Dopo aver ricevuto i pareri dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato e aver condotto un ampio dibattito con tutti gli operatori del settore, il legislatore delegato ha introdotto alcune modifiche rispetto allo schema di decreto diramato il 28 ottobre 2009.
Si tratta di miglioramenti importanti, finalizzati a spianare la strada ad una copiosa diffusione della mediazione in Italia, avvicinando il sistema di risoluzione alternativa delle controversie agli standard internazionali in merito. Vediamo, dunque, le modifiche più rilevanti rispetto allo schema di decreto già conosciuto:
Obbligo di informazione per l’avvocato. All’atto del conferimento dell’incarico, e non più durante il primo incontro, l’avvocato è tenuto ad informare per iscritto l’assistito della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione. In caso di violazione il contratto è annullabile.
Obbligatorietà. Tra le materie per cui il tentativo di mediazione presso gli organismi accreditati costituisce condizione di procedibilità è stato inserito il “risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti”.
Mancata partecipazione. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116 secondo comma del codice di procedura civile.
Proposta del mediatore. Qualora l’accordo amichevole non sia raggiunto, il decreto prevede la possibilità che il mediatore, a sua discrezione, formuli una proposta conciliativa. Possibilità che si trasforma in obbligo qualora le parti ne facciano concorde richiesta.
Rapporti con l’arbitrato. Salvo diverso accordo, le norme non si applicano alle procedure arbitrali.
Entrata in vigore dell’obbligatorietà. Il tentativo obbligatorio di mediazione, per i settori di contenzioso indicati, entra in vigore decorsi 12 mesi, e non più 18, dall’entrata in vigore del decreto.
La finalità sottesa al provvedimento è chiara: la mediazione, con encomiabile avallo del legislatore, deve consolidarsi configurandosi non come alternativa, bensì complementare ed integrativa rispetto all’amministrazione della giustizia civile. Non solo, l’istituzione di inediti casi di obbligatorietà del tentativo di conciliazione deve essere percepita dalle parti, da chi le assiste e da chi le rappresenta, quale concreta opportunità di evitare l’azione in sede giudiziale e quale fecondo mezzo per la diffusione della cultura della mediazione.Nel suo complesso, il decreto legislativo introduce una serie di importanti novità nella gestione del contenzioso.
Ambito di applicazione. Gli organismi di conciliazione sono competenti in tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili e nelle controversie transfrontaliere.
Il tentativo obbligatorio di mediazione in alcuni settori. Dopo dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, il tentativo di mediazione presso gli organismi accreditati costituisce condizione di procedibilità nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo idoneo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Invito del giudice alle parti. Dalla data di entrata in vigore del decreto, il giudice valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti può invitare le stesse a rivolgersi ad un organismo di mediazione.
Clausole contrattuali. Se il contratto o lo statuto prevedono una clausola di mediazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro assegna il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione davanti ad un organismo.
Obbligo di informazione dell’avvocato al cliente. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto ad informare per iscritto l’assistito della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione. In caso di violazione il contratto è annullabile.
Avvio della domanda. La domanda si avvia tramite il deposito di un’istanza presso l’organismo prescelto dalla parte istante o determinato nel contratto tra le parti. Il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa l’incontro non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.
Mancata partecipazione. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116 del cpc.
Durata della mediazione e primo incontro. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi dal deposito della domanda.
Regolamenti degli organismi. Si applica il regolamento dell’organismo prescelto che deve garantire la riservatezza del procedimento e le modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialità e l’idoneità al corretto svolgimento dell’incarico.
Incentivi fiscali. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 51.646 euro.
Credito d’imposta. Alle parti che corrispondono l’indennità prevista è riconosciuto un credito d’imposta fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è ridotto della metà.
Indennità dovute dalle parti. Le indennità e i criteri di calcolo sono determinati dai decreti ministeriali.
Verbale di accordo. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Il verbale di accordo ha valore di titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Proposta in caso di insuccesso. Se la conciliazione non riesce, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il meditatore formula una proposta di conciliazione se le parti concordemente lo richiedono.
Impatto sulle spese processuali. Se le parti concordano nel richiedere la proposta del mediatore e questa corrisponde intermante al giudizio, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta. Quando il giudizio non corrisponde interamente alla proposta, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice.
Riservatezza, inutilizzabilità e segreto professionale. Il mediatore e chiunque opera all’interno dell’organismo è tenuto all’obbligo della riservatezza e non può essere chiamato a testimoniare. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate in giudizio.
Organismi di mediazione iscritti al Registro. Le procedure di mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti ad un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati da appositi decreti ministeriali. I consigli degli ordini degli avvocati, le Camere di Commercio e i consigli degli ordini professionali (per quest’ultimi per le materie riservate alla loro competenza) possono istituire organismi ed essere iscritti a semplice domanda.
Mediatori. La procedura di mediazione può essere gestita solo da mediatori iscritti alla liste degli organismi accreditati al registro che hanno frequentato e superato un apposito percorso formativo erogato da enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia
da www.mondoadr.it
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