La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risolto una questione dibattuta in giurisprudenza circa le conseguenze dell’avviso di accertamento che sia stato notificato al contribuente prima del termine di sessanta giorni dall’ispezione, imposti dall’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000.
In particolare, una società lamentava il fatto di aver ricevuto un avviso di accertamento solo dopo venticinque giorni dall’ispezione ad opera della Guardia di Finanza presso i locali della società stessa.
Il ricorso presentato dalla contribuente veniva accolto in primo grado ed in Appello, mentre l’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione richiedendo se l’avviso di accertamento notificato prima del suddetto termine costituisse la nullità dello stesso oppure la sua invalidità.
I Giudici di legittimità hanno ricordato che, in base ai principi costituzionali di trasparenza, buona fede e collaborazione tra amministrazione e contribuenti, il termine di sessanta giorni è volto a tutelare tale rapporto, nonché il diritto del contribuente di presentare chiarimenti e osservazioni.
Inoltre, tali principi sono stati ribaditi anche a livello comunitario dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo la quale “il contribuente deve essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni”.
A soluzione della questione, la Suprema Corte ha elaborato il seguente principio di diritto: “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’articolo 12, comma 7, della Legge 212/2000 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dell’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’Ufficio“.
(Corte di Cassazione – Sezioni Unite, Sentenza 29 luglio 2013, n. 18184)
Da: www.filodiritto.com
Questo sito utilizza alcuni cookie per il suo funzionamento. Chiudendo questo banner o cliccando qualunque link sul sito acconsenti al loro utilizzo. Cookie Policy
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.