Ai fini della determinazione dell’anteriorità del deposito del marchio comunitario si può prendere in considerazione, oltre che la data, anche l’ora e il minuto? L’Avvocato Generale propone alla Corte di Giustizia di rispondere negativamente, esaminando un interessante caso – con richiesta di pronuncia pregiudiziale – sorto da un contenzioso tra due società che hanno trasmesso domanda elettronica di registrazione di marchi pressoché identici il medesimo giorno alle ore 11.52 e alle ore 17.45.
In particolare, gli elementi che sorreggono la soluzione dell’Avvocato Generale sono:
– non è possibile precisare ulteriormente la data di deposito di cui all’art. 27 del regolamento n. 40/94. Ciò mi sembrerebbe ancor più impossibile in quanto a tale nozione è stata attribuita una funzione ben precisa fin dall’inizio, nell’ambito di applicazione del suddetto principio di priorità, non soltanto a livello dell’Unione, ma anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni internazionali sugli effetti della registrazione dei marchi. In proposito occorre ricordare che il marchio anteriore può essere tutelato anche attraverso una registrazione internazionale;
– dalla regola 5 del regolamento di esecuzione n. 2868/95 si apprende che, sui documenti che costituiscono la domanda, l’UAMI appone unicamente la data di ricezione e il numero d’ordine del fascicolo. L’Ufficio rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta, da cui risultano almeno il numero d’ordine del fascicolo e la data di ricezione della domanda;
– un’interpretazione nel senso che non si deve tenere conto dell’ora e del minuto del deposito è altresì corroborata dalla finalità e dalla natura della normativa dell’Unione … il regolamento n. 40/94 non aveva lo scopo di armonizzare il diritto degli Stati membri, quanto piuttosto di istituire un’unica disciplina della proprietà industriale, valida in tutta l’Unione. Inoltre, tenuto conto della natura autonoma delle nozioni di diritto dell’Unione contenute nel regolamento n. 40/94, le soluzioni giuridiche adottate nell’ambito del diritto nazionale non possono essere prese in considerazione ai fini dell’interpretazione dei marchi comunitari;
– la presa in considerazione dell’ora e del minuto di una domanda di marchio comporterebbe generare di una regola sul conflitto temporale tra i vari regimi nazionali. Non si può escludere che la priorità in tempo reale provochi parimenti una certa confusione, in considerazione della varietà dei mezzi di comunicazione nonché del loro diverso livello qualitativo all’interno dei vari Stati membri (33). Per porre fine a tale confusione, sarebbe necessario non soltanto registrare l’ora ed il minuto del deposito della domanda, ma anche assicurare che i sistemi informatici a disposizione delle autorità nazionali seguano esattamente il tempo atomico o il tempo universale.
Pertanto, secondo l’Avvocato Generale: “Allo stato attuale del diritto dell’Unione, l’art. 27 del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, esclude la possibilità di prendere in considerazione, oltre alla data di deposito della domanda di marchio comunitario, anche l’ora ed il minuto di tale deposito”.
da www.filodiritto.com
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