Il Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Reggio Emilia ha pronunciato una articolata e complessa ordinanza (che potrebbe avere effetti anche sul diritto internazionale privato) in ordine al cosiddetto trust puramente liquidatorio di impresa insolvente, senza alcuna iniziativa di salvataggio della medesima, rilevandone la contrarietà rispetto a scopi meritevoli di tutela dell’ordinamento giuridico.
Il Giudice si pone la seguente domanda: “Il fumoso richiamo alle norme del codice civile e all’interesse creditorio non fornisce risposta ad un quesito molto semplice: qual è il valore aggiunto di un trust siffatto rispetto alle ordinarie attività di liquidazione previste dagli articoli 2487 seguenti Codice Civile? l’atto istitutivo del trust, col quale la Società si è spogliata dell’intero patrimonio trasferendolo al trustee (lo stesso liquidatore, peraltro), costituisce agevolazione delle attività liquidatorie? Per rispondere ai quesiti posti si riassumono di seguito alcune caratteristiche della liquidazione delle società, come disciplinata nel nostro ordinamento”.
Dopo avere esaminato l’atto istitutivo del trust, il Giudice ha ritenuto che “Appare evidente che il trust de quo non fornisce alcuna utilità aggiuntiva alla liquidazione della Società, se non quelle (che denotano un conflitto di interessi) di sgravare il liquidatore dai compiti ad esso imposti dalla legge e di assegnare al liquidatore stesso la posizione di trustee la quale, pur comportando significative responsabilità in base all’atto istitutivo e alla legge regolatrice (Trust Jesey Law), gli conferisce anche il diritto a un compenso (clausola 23) – pattuito con il disponente (cioè con se stesso). Le suesposte considerazioni indicano che l’atto di trust non persegue alcuno scopo meritevole di tutela e il suo programma negoziale (causa in concreto) è insussistente”.
In sintesi, il Giudice confronta gli scopi dichiarati del trust con quelli tipici della liquidazione:
– la destinazione del patrimonio al soddisfacimento primario dei creditori sociali è comunque finalità perseguita dalle disposizioni interne sulla liquidazione;
– l’evitare la dispersione dei beni è comunque precisa responsabilità ex lege del liquidatore che deve evitare la dissipazione del patrimonio;
– l’assicurare la par condicio creditorum non rientra tra i principi che informano la liquidazione volontaria;
– l’agevolare l’eventuale commercializzazione del patrimonio, prevenendo eventuali azioni revocatorie concorsuali, oltre ad essere attività tipica della liquidazione richiama alla mente diverse fattispecie delittuose;
– l’agevolare l’intervento di un eventuale terzo finanziatore è di difficile comprensione in quanto “non si comprende cosa avrebbe dovuto finanziare il terzo né la rapida estinzione della Società disponente avrebbe potuto ragionevolmente attirare finanza esterna”.
Non solo, nel caso di specie: “Emergono inoltre plurimi indizi di uno scopo (recondito) del trust che potrebbe essere ripugnante: “to set up a screen to shield his resources from other claims”, e, cioè, ostacolare le pretese creditorie e dilazionare eventuali istanze di fallimento della Società”.
da www.filodiritto.com
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