L’articolo 25 del D.L. n. 179/2012 prevede che la startup sia costituita in forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, le cui partecipazioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
Una prima possibilità è costituita dalla S.r.l., tipo societario che si contraddistingue per una grande flessibilità e per un risparmio dei costi: non richiede il collegio sindacale (se non in caso di bilancio consolidato) e il capitale minimo è pari a 10.000,00 euro. È possibile che la S.r.l. sia dotata di un capitale anche inferiore a 10.000,00 euro, e pari almeno ad 1 euro. In tal caso si applica la particolare disciplina dettata dall’articolo 2463, quarto e quinto comma, c.c., che impone l’obbligo di riservizzazione accelerata e di conferire solo in denaro e per l’intero.
La governance può essere modulata secondo le esigenze particolari, sia in termini di amministrazione (amministratore unico, c.d.a., amministrazione pluripersonale congiuntiva o disgiuntiva), sia in modo da prevedere diritti particolari a favore dei singoli soci, ai sensi dell’articolo 2468, terzo comma, c.c., che attribuiscano specifiche prerogative patrimoniali e amministrative.
La S.p.A. è senza dubbio più impegnativa, e presenta una struttura di governance inderogabile. Il capitale minimo è più elevato, pari a 50.000,00 euro. Non è possibile creare diritti particolari attribuiti ai soci, ma è necessario procedere alla creazione di categorie speciali azioni, proprio perché la partecipazione è priva di collegamento con il socio in quanto tale.
Ancora una volta, soccorre nella scelta un dato empirico: la maggior parte delle startup assume la forma di S.r.l. innovativa. È possibile ricorrere anche alla S.r.l.s. . I vantaggi di tale scelta sono, tuttavia, più apparenti che reali. L’atto costitutivo della a S.r.l.s. è infatti strutturato secondo un modello predefinito, contenente solo i dati essenziali. Le clausole dello schema sono inderogabili: ciò non consente la personalizzazione, che costituisce proprio il punto di forza della tipologia S.r.l., e l’inserimento di tutte le specifiche clausole statutarie.
La S.r.l.s. può essere costituita solo da persone fisiche, e ciò rappresenta indubbiamente un limite alla libertà di scelta dei partner d’investimento. Con una recente Nota del 15 febbraio 2016, prot. 39365, il MiSE ha confermato la possibilità di cedere quote a favore di soggetti diversi da persone fisiche. Perché ciò sia possibile, è richiesto che sia eliminato il riferimento “semplificata” nella denominazione ed necessario che sia adottato un vero e proprio statuto. La società, in buona sostanza, deve essere convertita in S.r.l. non semplificata, seppure con applicazione disciplina prevista per il capitale inferiore a 10.000,00 euro.
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